Il testamento pubblico rappresenta l’atto formale classico per eccellenza per lasciare le proprie volontà.
Richiede necessariamente la presenza del notaio e di due testimoni per la sua redazione.
Inoltre, è l’unica forma testamentaria per chi non sa o non può scrivere di proprio pugno.
Di contro, deve rispettare precisi requisiti affinché risulti valido e alla sua apertura non dia possibilità di impugnazione.
COS’È IL TESTAMENTO PUBBLICO
Il testamento pubblico è una delle diverse forme previste dalla Legge per esprimere le proprie volontà sulla disposizione dei beni dopo la propria morte.
Il nome potrebbe essere fuorviante, è bene dunque sottolineare che il contenuto del testamento pubblico è riservato fino alla sua apertura dopo la morte del testatore.
La sua denominazione è dettata dal fatto che questo tipo di testamento è un atto pubblico redatto da un notaio in presenza di due testimoni e proprio per queste sue caratteristiche offre una maggiore valenza giuridica.
Un’altra peculiarità del testamento pubblico è che, a differenza di tutte le altre forme testamentarie, questo è l’unico a poter essere disposto anche da chi non può scrivere di suo pugno le proprie volontà.
REQUISITI E REDAZIONE DEL TESTAMENTO PUBBLICO
Chiunque può decidere di esprimere le proprie volontà sui beni in proprio possesso attraverso il testamento pubblico.
È necessario rivolgersi a un notaio che provvederà a mettere queste volontà per iscritto facendo in modo che siano conformi a quanto stabilisce in materia la legge.
Infatti, il testamento pubblico deve rispettare dei rigidi requisiti formali:
- Presenza di 2 testimoni o 4 in caso di testatore sordomuto;
- Identificazione del testatore;
- Dichiarazione di volontà orale al notaio e alla presenza dei testimoni;
- Redazione per iscritto delle volontà da parte del notaio;
- Lettura dell’atto al testatore e ai testimoni da parte del notaio;
- Indicazione di data, ora e luogo di sottoscrizione del testamento pubblico;
- Firma del testatore, dai testimoni e dal notaio.
- Menzione alle formalità rispettate nella procedura testamentaria.
Esistono, poi, ulteriori requisiti da rispettare in caso di testatore impossibilitato a sottoscrivere l’atto o in caso sia muto, sordo o sordomuto.
Sono previsti inoltre precisi requisiti anche per le figure dei testimoni.
Infatti, questi, oltre ovviamente a non presentare conflitti di interesse con le disposizioni testamentarie e non avere nessun grado di parentela con il notaio, devono:
- Essere cittadini italiani o residenti in Italia;
- Aver raggiunto la maggiore età;
- Essere in grado di sottoscrivere l’atto (non essere dunque ciechi, sordi, muti, analfabeti);
- Possedere i diritti civili.
ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL NOTAIO
A seguito della redazione e chiusura del testamento, il notaio deve inviare entro 10 giorni una copia autentica in busta chiusa all’archivio notarile.
Questa copia deve essere firmata, chiusa con ceralacca e provvista del sigillo notarile.
Alla notizia della morte del testatore, il notaio provvederà a:
- Avvisare gli eredi dell’esistenza del testamento;
- Dare esecuzione all’atto.
IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO PUBBLICO
Il testamento pubblico è di certo meno attaccabile rispetto a quello olografo, soprattutto per i cosiddetti vizi di forma.
Anch’esso però può essere soggetto a impugnazione da parte di terzi interessati.
Oltre al classico caso di contestazione per lesione dei diritti di legittima, ossia le quote riservate ai figli, agli ascendenti e al coniuge, si può impugnare il testamento se si ritiene che esso sia affetto da:
- Vizi formali (assenza della sottoscrizione del testamento);
- Vizi sostanziali (disposizioni testamentarie a favore del notaio);
- Difetti della capacità (disposizioni testamentarie da parte di un minorenne);
- Vizi della volontà costituiti da errore, violenza e dolo.
Per poter impugnare il testamento si hanno cinque anni di tempo dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni in esso contenute.