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Testamento olografo: sia fatta la mia volontà!

Cosa resterà di noi dipenderà da come abbiamo vissuto, da come abbiamo costruito rapporti e relazioni.

 

A chi resterà qualcosa di noi possiamo deciderlo, sceglierlo consapevolmente lasciando ai posteri un nostro testamento.

 

Tra le varie tipologie, il testamento olografo è la forma di semplice e spontanea per esprimere le nostre volontà.

 

È probabilmente anche la formula più poetica e intimista, affidata com’è alla scrittura a mano e senza richiedere la presenza di testimoni.

 

Vediamone gli aspetti cruciali, affinché la nostra scelta di fare un testamento olografo non venga vanificata dall’assenza dei requisiti richiesti nella stesura del documento.

REQUISITI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Ci sono caratteristiche comuni a ogni tipo di testamento.

Infatti, qualsiasi formula venga scelta, il testamento deve essere assolutamente un atto scritto, personale, unilaterale, revocabile e deve rispettare le norme previste dalla legge.

Esistono poi alcuni requisiti propri del testamento olografo, la cui assenza rende nullo o non valido il documento.

 

AUTOGRAFIA

Il testamento olografo deve essere necessariamente scritto a mano.

Del resto, il nome stesso deriva da questo requisito indispensabile, che definisce l’autenticità del documento.

La grafia è infatti ritenuta espressione unica e riconoscibile di ognuno di noi, consentendo di stabilire con certezza la provenienza delle volontà espresse attraverso il testamento olografo.

Per tutti gli altri aspetti collegati alla scrittura, la legge non mette particolari paletti stringenti.

Di norma, con la scrittura manuale si intende la grafia in corsivo, ma su questo elemento la legge non fornisce indicazioni precise, dunque nulla vieti la stesura del testamento olografo in stampatello.

Generalmente poi si sceglie per scrivere il testamento olografo una carta da lettere, o comunque un normale foglio, e una penna.

Ma anche sotto questo aspetto non ci sono indicazioni stringenti. Può essere utilizzato qualsiasi materiale e mezzo purché idonei al ruolo.

Certo sarebbe bizzarro scrivere il testamento con il carbone su una pietra, ma farlo non renderebbe comunque nulle le volontà contenute.

Non esistono, inoltre, particolari formule tecniche da utilizzare del tipo “nel pieno possesso delle mie facoltà mentali…”.

Non è vietato usarle, ma non sono indispensabili, anzi il testamento olografo è accettato come valido anche se scritto in lingua dialettale oppure sotto forma di lettera.

 

DATA

Un altro requisito indispensabile per la validità del testamento olografo è l’apposizione della data in cui è stato redatto, con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno.

Il principio che sta alla base di questa regola è quello di poter stabilire cronologicamente l’esatto momento della sua stesura.

Aspetto non di poco conto in presenza di più testamenti, dove l’ultimo in termini temporali annulla il precedente.

Utile anche nel caso in cui ci fossero dubbi sulla capacità di intendere e di volere di colui che l’ha scritto in particolari momenti della sua vita.

La data può essere apposta in ogni parte del testamento, non essendoci disposizioni precise nelle norme che regolano i testamenti olografi.

 

FIRMA

L’ultimo e indispensabile requisito di forma del testamento olografo è la sottoscrizione mediante la firma, che attesta la piena volontà di quanto dichiarato nel documento.

Rappresenta una sorta di presa di responsabilità, un modo inequivocabile per attestare la paternità senza alcuna possibilità di equivoco.

La firma può essere composta dal nome e cognome, ma volendo anche da un soprannome o uno pseudonimo, purché sia riconducibile esclusivamente al soggetto scrivente. Per esempio, un testamento olografo scritto sotto forma di lettera per i propri figli, può essere firmato affettuosamente “il vostro papà”, senza incorrere nel rischio che possa essere ritenuto nullo.


COSA SCRIVERE NEL TESTAMENTO OLOGRAFO: LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

Tutti i testamenti, compreso quindi il testamento olografo, possono contenere disposizioni a favore di soggetti diversi dagli eredi legittimi in modo limitato.

Infatti, in presenza di coniuge, figli e/o ascendenti, solo una parte del proprio patrimonio può essere lasciata in eredità a persone o enti diverse dai propri stretti familiari.

Per legge, nel redigere un testamento olografo occorre rispettare l’entità delle quote di legittima (quelle spettanti a coniuge, figli e ascendenti) e delle quote disponibili.

Nello specifico:

  • In presenza del solo coniuge o di un solo figlio, la quota disponibile rappresenta la metà del patrimonio;
  • In presenza del coniuge e di un solo figlio, il patrimonio va suddiviso in tre parti di cui una di quota disponibile;
  • In presenza del coniuge e di più figli, il patrimonio deve essere suddiviso in 4 parti, di cui ¼ spetta al coniuge, metà deve essere divisa fra i figli e ¼ resta di quota disponibile
  • In presenza di più figli e senza coniuge, i due terzi del patrimonio sono da distribuire equamente tra i figli, mentre la quota disponibile equivale al terzo restante del patrimonio;
  • In presenza del coniuge e ascendenti, ma senza figli, metà del patrimonio va al coniuge e l’altra metà da dividere equamente tra ascendenti e quota disponibile;
  • In assenza sia di coniuge sia di figli, con i soli ascendenti, a questi spetta un terzo del patrimonio, mentre i restanti 2/3 confluiscono nella quota disponibile.

COME CONSERVARE IL TESTAMENTO OLOGRAFO

La legge non impone particolari modalità di conservazione del testamento olografo.

La scelta di come conservarlo dunque resta a discrezione di chi lo redige e può ricadere sul custodirlo nella propria casa oppure affidarlo a una persona di fiducia o, ancora, depositarlo presso uno studio notarile.

Proprio per la sua natura riservata, non sono rari i casi in cui il testamento olografo vada smarrito oppure sottratto e distrutto da qualcuno che ritiene lesive le disposizioni testamentarie. Ipotesi da romanzo noir, ma che la storia ci insegna non essere poi così remota!

Qualunque sia la modalità scelta per conservare il testamento olografo, è altamente consigliabile informare i successori circa l’esistenza del testamento e il luogo in cui è custodito, per evitare l’eventualità che non sia mai ritrovato.

LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

La pubblicazione del testamento olografo avviene per mezzo di un notaio che redige con un atto pubblico un verbale contenente la descrizione dello stato del testamento e le disposizioni testamentarie contenute.

All’atto del notaio, inoltre, dovranno essere allegati:

  • Il testamento originale;
  • L’estratto dell’atto di morte.

Questa pratica deve avvenire alla presenza di due testimoni.

La pubblicazione del testamento olografo non rappresenta un requisito di validità, ma è necessaria per far valere i diritti degli eredi in giudizio, nel caso in cui il documento venga contestato da qualcuno.

NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo può essere nullo o, in alcuni casi, annullabile in assenza dei requisiti descritti in precedenza.

In modo sintetico, il testamento è considerato nullo quando:

  • Presenta vizi di forma (ad esempio non è apposta la firma)
  • Non identifica in modo chiaro e preciso gli eredi;
  • Presenta disposizioni illecite.

Può invece produrre i suoi effetti se il testamento olografo contiene errori meno gravi e nessuno ha interesse a impugnare. In caso contrario, ossia nell’eventualità che qualcuno degli eredi voglia contestare le disposizioni testamentarie sono causa di annullabilità:

  • Difetti minori di forma (ad esempio incompletezza della data);
  • Errore, dolo o violenza che hanno spinto l’autore a scrivere il testamento;
  • L’incapacità di agire del testatore.

L’impugnazione del testamento olografo può avvenire in qualsiasi momento e non ha limiti di tempo.

PER SAPERNE DI PIÙ SUL TESTAMENTO

Di Taffo Onoranze Funebri

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