La pratica della cremazione sta diventando sempre più richiesta.
Molti però sono gli aspetti di cui doversi occupare per poter optare per questa soluzione.
Innanzitutto, è necessario che ci sia chiare disposizioni lasciate dal defunto, in un testamento o attraverso l’adesione a una società di cremazione, sulla volontà a essere cremato.
Queste disposizioni devono anche prevedere la scelta fra la dispersione o l’affidamento delle ceneri ai familiari.
Infatti, le ceneri del defunto non possono essere conservate attraverso scelte e decisioni arbitrarie, ma devono seguire regole precise indicate dalla legge.
Qui cerchiamo di sintetizzare le procedure e gli aspetti importanti per poter richiedere l’affidamento e la loro conservazione in casa.
COME FUNZIONA L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI
A seguito della cremazione, è possibile scegliere tra la tumulazione o l’inumazione dell’urna in un cimitero e l’affidamento delle ceneri ai familiari.
L’affidamento delle ceneri consiste nella consegna e, conseguente custodia dell’urna, a un familiare, indicato dal defunto nelle sue volontà scritte.
Questa persona dovrà garantire la conservazione delle ceneri in un luogo adatto e protetto da eventuali profanazioni.
In Italia, la pratica funeraria della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri è regolamentata nei suoi aspetti generali dalla Legge n. 130/2001 del 30 marzo 2001, mentre, per gli aspetti più specifici, si attiene a quanto stabilito dalle norme regionali e locali.
Dunque, per conoscere le modalità da eseguire per l’affidamento è necessario consultare gli atti normativi degli enti locali.
REGOLE PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Stabilito che le modalità dell’affidamento delle ceneri sono disciplinate dai comuni, esistono regole generali da rispettare necessariamente:
- La scelta dell’affidamento delle ceneri deve essere stata espressamente specificata dal defunto;
- L’urna contenente le ceneri deve essere sigillata;
- Le ceneri non possono essere divise;
- I dati anagrafici del defunto devono essere riportati sull’urna;
- Il luogo di conservazione deve garantire corretta protezione all’urna da atti profanatori;
- L’urna non deve essere trasferita.
Nel caso si cambi abitazione, per il trasferimento dell’urna deve essere richiesta una specifica autorizzazione agli enti comunali.
Inoltre, nel momento della consegna delle ceneri, deve essere redatto un verbale in tre copie:
- Una da consegnare all’Ufficio di Stato Civile del Comune;
- Una per il responsabile dei servizi cimiteriali;
- Una per l’affidatario delle ceneri.
AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLE CENERI
La richiesta dell’autorizzazione per l’affido familiare delle ceneri deve essere fatta in forma scritta e presentata presso l’Ufficio di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
L’affidatario deve garantire il rispetto di alcuni obblighi per poter ottenere l’affidamento delle ceneri:
- Predisporre all’interno della propria abitazione un colombario destinato alla conservazione dell’urna;
- Consentire ai parenti del defunto di visitare l’urna;
- Accettare eventuali ispezioni e controlli comunali.
È prevista dalla legge anche la rinuncia all’affido delle ceneri nel caso in cui non si possa più custodire l’urna presso la propria abitazione.
In queste circostanze, sarà necessario presentare un atto di rinuncia sottoscritto all’Ufficio dello Stato Civile, consegnare l’autorizzazione e occuparsi delle procedure per la custodia dell’urna presso il cimitero.